Allenatori: le nuove disposizioni

In tema di Allenatori abilitati, ha natura regolamentare il provvedimento emanato dalla F.I.G.C. (cfr. Comunicato Ufficiale n. 75/A del 28 Settembre 2016) che, nel disciplinare la modifica all'art. 40, lett. D), del Regolamento del Settore Tecnico, interviene in modo strutturale sulle disposizioni regolamentari relative ai Campionati di Terza Categoria, abolendo l'obbligo di affidare la conduzione tecnica delle prime squadre a un Allenatore abilitato dal Settore Tecnico. E' utile sottolineare l'importanza di questa determinazione, frutto di un lavoro avviato circa due anni fa dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti e resa possibile grazie alla convergenza con l'A.I.A.C. e con il Settore Giovanile e Scolastico. Il via libera alla riforma da parte del Consiglio Federale, con decorrenza dalla Stagione 2016/17, ha quindi soppresso la conditio-sine-qua-non secondo cui i Tecnici tesserati per Società di Terza Categoria dovevano possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per "Allenatore Dilettante". Figura, questa, istituita a far data dalla Stagione Sportiva 2011/12 per poter allenatore in Prima, Seconda e Terza Categoria e nel Campionato Regionale Juniores. 
 
Si tratta di un obiettivo da tempo atteso nel settore dilettantistico, anche alla luce dell'impatto avuto dalla crisi economica sulla contrazione del numero di Società negli ultimi cinque anni, toccando specialmente i comparti agonistici dell'attività dilettantistica provinciale. Un dato critico evidenziato da indicatori oggettivi quali la mancata organizzazione del Campionato di Terza Categoria in alcune Regioni d'Italia. Una difficoltà che ha aperto la strada a riflessioni ispirate dalle incidenze organizzative ed economiche, in capo alle Società di Terza Categoria, riscontrate in moltissime zone nazionali e con differenze peraltro significative in rapporto alla specificità dei diversi ambiti territoriali. Da qui la volontà della L.N.D. di procedere a una valutazione complessiva del sistema che regolamentasse in modo diverso i rapporti fra le Società dilettantistiche e gli Allenatori, alleggerendo le incombenze per un Campionato come la Terza Categoria che, anche in rapporto all'età dei calciatori che vi partecipano e alle specifiche finalità promozionali, non presentava - a parere del Consiglio Direttivo della L.N.D. - l'esigenza di avere alcun tipo di formazione tecnica da parte di Allenatori qualificati. In questo percorso si sono poi inquadrate ulteriori considerazioni, non ultime quelle collegate ai molteplici oneri economico-gestionali (vedi anche la corresponsione dei premi di tesseramento annuale per gli Allenatori) e alle criticità per le Società di reperire risorse economiche in tempi di crisi, per non parlare dei numerosi casi di inadempienze alle obbligazioni da parte dei club o della concorrenza sul territorio data dall'attività svolta dagli Enti di Promozione Sportiva.
 
Si torna, dunque, alla "liberalizzazione" dell'attività tecnica in Terza Categoria. La Lega Nazionale Dilettanti ne aveva già dato conto in estate, attraverso il proprio Comunicato Ufficiale n. 84 del 12 Agosto 2016, richiamando le intese politiche raggiunte con l'A.I.A.C. sull'abolizione dell'obbligo dell'Allenatore abilitato nei Campionati di Terza Categoria dalla Stagione Sportiva 2016/17 e provvedendo a disciplinare i rapporti di tesseramento delle Società dilettantistiche con i loro Allenatori, escludendo la Terza Categoria dal novero delle direttive riguardanti i compensi annuali e, conseguentemente, da ogni disposizione collegata. Pertanto, solo per i Tecnici tesserati con Società partecipanti ai Campionati di Prima Categoria, di Seconda Categoria e al Campionato Regionale Juniores permarrà l'obbligo di possedere almeno il titolo abilitativo di "Allenatore Dilettante", da conseguire attraverso la partecipazione a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico, che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. Tra le deroghe consentite, vi è una eccezione accordata dal Comitato competente - previa ratifica del Settore Tecnico della F.I.G.C. - a quelle Società già di Terza Categoria che, promosse al Campionato di Seconda Categoria 2016/17, abbiano inteso confermare l'Allenatore non abilitato alla guida della squadra nella Stagione Sportiva 2015/16. La deroga scadrà al termine del primo corso per il conseguimento della qualifica di "Allenatore Dilettante", programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'Allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso. 
 
La L.N.D. ha poi proceduto a modificare (vedi Comunicato Ufficiale n. 126 del 5 Ottobre 2016) le norme di riferimento di cui al punto 10), del Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2016 ("Persone ammesse nel recinto di giuoco"), limitatamente alle gare organizzate in ambito regionale e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, in ottemperanza alla deliberazione contenuta nel Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 75/A del 28 Settembre 2016.